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Sez. L, Sentenza n. 12362 del 22/08/2003 (Rv. 566176 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Contenuto - Necessità di provare anche l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori utilizzabili dall'impresa - Sussistenza solo nel caso di sopravvenuta infermità determinante l'inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle sue mansioni.
Stato
decisa il 2003-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566176-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l'onere probatorio, a carico del datore di lavoro, della inutilizzabilità del lavoratore licenziato in azienda riguarda la cosiddetta mobilità orizzontale, ovvero la possibilità di questi di svolgere mansioni equivalenti, tenuto conto della sua specifica professionalità, mentre solo nel caso in cui il motivo del licenziamento consista nella inidoneità permanente del lavoratore allo svolgimento delle mansioni per sopravvenuta infermità occorre anche fornire la prova dell'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, utilizzabili dall'impresa secondo l'assetto organizzativo di essa insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)