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Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 20/11/1985 (Rv. 442905 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI - RIGETTO DEL RICORSO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. PRIMA DELLA CAUSA DI MERITO - CONDANNA DELL'ISTANTE AL RIMBORSO DELLE SPESE AFFRONTATE DALL'AVVERSARIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442905-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI - RIGETTO DEL RICORSO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. PRIMA DELLA CAUSA DI MERITO - CONDANNA DELL'ISTANTE AL RIMBORSO DELLE SPESE AFFRONTATE DALL'AVVERSARIO - AMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento, con il quale il pretore rigetti il ricorso per l'adozione di misure d'urgenza, proposto a norma dell'art. 700 cod. proc. civ. prima dell'instaurazione della causa di merito, configura, diversamente dal caso in cui detto ricorso venga accolto, pronuncia che definisce il procedimento, ponendo l'istante in posizione di parte soccombente, e, pertanto, in applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., può recare condanna di quest'ultimo al rimborso delle spese che l'avversario abbia affrontato per resistere alla sua richiesta. (V 6066/83, mass n 430872).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)