Sez. U, Sentenza n. 6066 del 17/10/1983 (Rv. 430872 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - DISCIPLINA EX ART. 91 COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - DISCIPLINA EX ART. 91 COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE.*
L'art. 91 cod. proc. civ., secondo il quale il giudice "con la sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese", trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorché reso in Forma di ordinanza o decreto, che, nel risolvere contrapposte posizioni elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando si renda necessario ristorare la parte vittoriosa degli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. Detta norma, pertanto, è operante non soltanto nei procedimenti a cognizione piena, ma anche in quelli sommari e cautelari, come nel caso del procedimento promosso a norma dell'art. 700 cod. proc. civ. per l'adozione di provvedimenti d'urgenza, con la conseguenza che, ove la richiesta della parte istante venga respinta, sicché il procedimento stesso si esaurisca nel senso sopra specificato, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese processuali in favore dell'intimato che abbia resistito a quella richiesta. (V 5210/80, mass n 409046; (V 247/79, mass n 396310; (Conf 3651/80, mass n 407516; (contra 4823/81, mass n 415532; (contra 3892/77, mass n 387581).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)