Sez. U, Sentenza n. 22954 del 31/10/2007 (Rv. 599749 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Nuova disciplina in materia di illeciti disciplinari dei magistrati contenuta nel d.lgs 23 febbraio 2006 n. 109 - Disciplina transitoria prevista dall'art. 32 bis medesimo d.lgs - Esclusione dell'applicabilità dell'art. 15 bis del medesimo decreto ai procedimenti promossi prima della sua entrata in vigore - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dell'art. 32 bis del d.lgs n. 109 del 2006 (norma transitoria che prevede che le disposizioni contenute nel d.lgs si applicano ai soli procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data di entrata in vigore) nella parte in cui esclude l'applicabilità del comma primo bis dell'art. 15 medesimo d.lgs (a norma del quale non può essere promossa l'azione disciplinare decorsi dieci anni dal fatto). In materia di successione delle leggi nel tempo, infatti, vige il principio di irretroattività, ribadito dalla norma transitoria in esame, e tale principio, assunto nel campo penale a precetto costituzionale di carattere assoluto, resta valido per ogni altro settore del diritto come direttiva generale cui il legislatore può derogare, in modo espresso e comunque non equivoco, quando ricorrano particolari esigenze. Ne deriva che resta sottratta al giudizio di costituzionalità una norma della quale sia espressamente stabilita l'irretroattività, essendone rimessa all'interprete l'accertamento della sua operatività nel tempo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 bis, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Legge 24/10/2006 num. 269 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)