Sez. U, Sentenza n. 17 del 04/01/2007 (Rv. 594876 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità retroattiva in caso di "favor rei" - Limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'art. 32 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, introdotto dall'art. 1 comma 3 lett. q della legge n. 269 del 2006, deriva che soltanto se il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina (verificatasi il 19 giugno 2006), ma per fatti commessi precedentemente, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti in tema di procedimento disciplinare, contenute nel r.d. lgs. n. 511 del 1946, ove più favorevoli.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che al procedimento disciplinare in esame continuasse ad applicarsi la disciplina previgente, benchè non più favorevole, in quanto non solo la commissione del fatto, ma anche l'inizio dell'azione disciplinare risalivano ad un momento precedente il 19 giugno 2006).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Legge 24/10/2006 num. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)