Sez. L, Sentenza n. 1279 del 19/02/1983 (Rv. 426064 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GESTIONE DEL PERSONALE - DISCIPLINA PRIVATISTICA - APPLICABILITÀ - REGOLAMENTO DI ESSA CON ATTI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RITENUTA VALIDITÀ DI UN USO AZIENDALE AVENTE VALORE DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELL'ENEL, NON IN CONTRASTO CON LE NORME STATUTARIE IN TEMA DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'ENTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GESTIONE DEL PERSONALE - DISCIPLINA PRIVATISTICA - APPLICABILITÀ - REGOLAMENTO DI ESSA CON ATTI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RITENUTA VALIDITÀ DI UN USO AZIENDALE AVENTE VALORE DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELL'ENEL, NON IN CONTRASTO CON LE NORME STATUTARIE IN TEMA DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'ENTE.*
Gli enti pubblici economici operano, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, mediante l'Esercizio di un potere giuridico che non costituisce esplicazione di una potestà pubblica, ma di un comportamento privato, anche se con connotati di discrezionalità, come tale assoggettato a norme di Azione e di relazione, prevalendo nella relativa disciplina la cosiddetta "tecnica del rapporto" caratterizzata dall'attribuzione alle parti di situazioni attive e passive pariteticamente contrapposte. La gestione del personale degli enti pubblici economici rimane, pertanto, quantomeno nella sua fase applicativa, assorbita nella disciplina privatistica, collettiva e individuale, senza alcuna possibilità di un regolamento di essa con Atti amministrativi, generali e astratti, che abbiano incidenza nella potestà pubblica di autorganizzazione funzionale degli stessi enti. (nella specie, alla stregua di tali principi, è stata esclusa la nullità - per violazione delle norme statutarie in tema di competenze degli organi dell'e.N.E.L. - di un uso aziendale avente valore di accordo integrativo dell'art. 37, lett. C), n. 2, del C.C.n.L. 7 giugno 1976 per i dipendenti dell'e.N.E.L. -). (V 1/81, mass n 410382; (V 5800/80, mass n 409628; (V 1/80, mass n 403357; (V 5688/79, mass n 402286).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)