Sez. 1, Sentenza n. 3175 del 11/02/2008 (Rv. 601435 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale - Applicazione nei giudizi pendenti alla data della sua pubblicazione - Sussistenza - Impugnazione della sentenza di merito da parte della sola amministrazione espropriante - Liquidazione dell'indennità da parte del giudice dell'impugnazione - Rispetto del divieto della "reformatio in peius" - Liquidazione dell'indennità in misura maggiore rispetto alla sentenza di merito - Preclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In tema di indennità di espropriazione, la sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, commi 1 e 2 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, produce i suoi effetti nei giudizi pendenti alla data della sua pubblicazione, ma il giudice dell'impugnazione non può determinare la misura dell'indennità in misura maggiore rispetto alla sentenza di merito impugnata dalla sola amministrazione espropriante, stante il divieto della "reformatio in peius".
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 3273 art. 37 com. 1, DPR 08/06/2001 num. 3273 art. 37 com. 2, Legge 08/08/1992 num. 359 com. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 com. 2, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)