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Sez. U, Sentenza n. 5378 del 23/10/1984 (Rv. 437088 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - BORSISTI - ASSEGNISTI - CONTRATTISTI - RAPPORTO FRA LE UNIVERSITÀ ED I CONTRATTISTI - NATURA PUBBLICISTICA - RAPPORTO FRA LE UNIVERSITÀ E GLI ASSEGNISTI O BORSISTI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDE DIRETTE A FAR VALERE CREDITI DI LAVORO DEI CONTRATTISTI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DOMANDE ANALOGHE DEI BORSISTI OD ASSEGNISTI - IMPROPONIBILITÀ ASSOLUTA - LIMITI - PROVVEDIMENTI CAUTELARI ED URGENTI - AMMISSIBILITÀ LIMITATA ALLE CONTROVERSIE PROMOSSE CON LE SECONDE DOMANDE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24 E 36 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437088-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - BORSISTI - ASSEGNISTI - CONTRATTISTI - RAPPORTO FRA LE UNIVERSITÀ ED I CONTRATTISTI - NATURA PUBBLICISTICA - RAPPORTO FRA LE UNIVERSITÀ E GLI ASSEGNISTI O BORSISTI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDE DIRETTE A FAR VALERE CREDITI DI LAVORO DEI CONTRATTISTI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DOMANDE ANALOGHE DEI BORSISTI OD ASSEGNISTI - IMPROPONIBILITÀ ASSOLUTA - LIMITI - PROVVEDIMENTI CAUTELARI ED URGENTI - AMMISSIBILITÀ LIMITATA ALLE CONTROVERSIE PROMOSSE CON LE SECONDE DOMANDE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24 E 36 COST. - ESCLUSIONE.*

Il rapporto che si instaura fra le università ed i cosiddetti contrattisti (art. 5 del d.l. 1 ottobre 1973 n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973 n. 766), riguardando non soltanto attività dirette al miglioramento della formazione professionale, ma anche lo svolgimento di prestazioni lavorative di ordine didattico, configura un rapporto di pubblico impiego. Quello, invece, che si instaura fra le università ed i cosiddetti assegnisti o Borsisti, con il fine esclusivo del loro addestramento e miglioramento (art. 6 del citato decreto), non è riconducibile nell'ambito del lavoro subordinato. Ne consegue che, con riguardo alle domande, rivolte a far valere crediti di lavoro, deve affermarsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nel caso dei contrattisti, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, nel caso dei Borsisti od assegnisti, per improponibilità assoluta delle domande medesime (salva restando l'esperibilità, da parte di questi ultimi, dell'Azione di arricchimento per il vantaggio che l'amministrazione abbia ricevuto dallo svolgimento anche di prestazione di tipo lavorativo nel settore didattico). Tale difetto di giurisdizione si estende anche all'istanza rivolta all'adozione di provvedimenti cautelari ed urgenti, che il giudice ordinario ha il potere di adottare, a norma dell'art. 700 cod. proc. civ. solo nell'ambito delle proprie attribuzioni giurisdizionali, e, cioè, per la tutela in via provvisoria e strumentale di posizioni soggettive devolute alla sua cognizione, tenendo altresì conto che tale limitazione manifestamente non pone il citato art. 700 in contrasto con gli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dato che la diversità dei rimedi esperibili in via cautelare davanti al giudice amministrativo trova giustificazione nella diversa natura del rapporto di pubblico impiego, rispetto a quello di lavoro privato. (V 7319/83; (V 4204/82, mass n 422182; (V 4204/82, mass n 422183; (V 5575/79, mass n 402177; (V 5575/79, mass n 402178).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1973 num. 580 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1973 num. 580 art. 6 CORTE COST., Legge 30/11/1973 num. 766 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)