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Sez. U, Sentenza n. 865 del 07/12/1999 (Rv. 531897 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - RICERCATORI | Domanda diretta a far valere crediti di lavoro per lo svolgimento di attività assimilabile a quella del ricercatore - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento - Difetto assoluto di giurisdizione alla luce degli artt. 123 d.P.R. n. 382 del 1980 e 1 legge n. 55 del 1979 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531897-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - RICERCATORI

In tema di lavoro "precario" presso le Università, la controversia instaurata da chi, sostenendo di aver svolto con continuità attività assimilabile, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella del ricercatore universitario, richieda il compenso per la suddetta attività, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo astrattamente configurabile, per le circostanze dedotte, un rapporto di pubblico impiego, sia pure con le particolari caratteristiche che questo assume quando la prestazione non ha carattere meramente esecutivo bensì creativo (come ad esempio il lavoro dell'insegnante, o in genere del professionista), senza che la suddetta domanda a carattere retributivo possa essere dichiarata improponibile per difetto assoluto di giurisdizione alla luce dell'art. 123 d.P.R. n. 382 del 1980 e del dodicesimo comma dell'art. unico legge n. 55 del 1979 (norme prevedenti il divieto per le Università di instaurare rapporti di lavoro al di fuori delle previsioni e delle modalità disciplinate dalla legge e la nullità e inefficacia nei confronti dell'amministrazione di assunzioni effettuate in violazione della legislazione universitaria), giacché le questioni inerenti all'esistenza nell'ordinamento di norme che astrattamente contemplino e tutelino le posizioni di diritto soggettivo fatte valere in giudizio attengono al fondamento nel merito della domanda e non alla giurisdizione, e ciò anche quando sia evidente la carenza di una posizione soggettiva tutelabile dinanzi alla Pubblica Amministrazione, non essendo possibile confondere l'infondatezza della domanda con il difetto assoluto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 19/02/1979 num. 54 art. 1 com. 12, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 123 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)