Sez. U, Sentenza n. 4204 del 19/07/1982 (Rv. 422183 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE - TITOLARE DI ASSEGNO PER FORMAZIONE UNIVERSITARIA SCIENTIFICO-DIDATTICA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON L'UNIVERSITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDA DELL'ASSEGNISTA DIRETTA AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE E DI AGGIUNTE DI FAMIGLIA PROPOSTA PRIMA DELLA LEGGE N. 54 DEL 1979 - PROPONIBILITÀ IN VIA ORDINARIA O EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE - TITOLARE DI ASSEGNO PER FORMAZIONE UNIVERSITARIA SCIENTIFICO-DIDATTICA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON L'UNIVERSITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDA DELL'ASSEGNISTA DIRETTA AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE E DI AGGIUNTE DI FAMIGLIA PROPOSTA PRIMA DELLA LEGGE N. 54 DEL 1979 - PROPONIBILITÀ IN VIA ORDINARIA O EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al titolare di assegno per formazione universitaria scientifico-didattica, secondo la previsione dell'art. 6 del d.l. 1 ottobre 1973 n. 580 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973 n. 766), non è astrattamente configurabile un rapporto di lavoro subordinato con l'università. Ne consegue la improponibilità, per difetto assoluto di giurisdizione, della domanda con la quale detto "assegnista", in via ordinaria od anche in via cautelare ed urgente a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., faccia valere pretese presupponenti la Costituzione di detto rapporto di lavoro come la richiesta di indennità integrativa speciale e di aggiunte di famiglia per il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge 19 febbraio 1979 n. 54, che ha attribuito anche agli "assegnisti" emolumenti analoghi. (Conf 1484/81, mass n 412160).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1973 num. 580 art. 6 CORTE COST., Legge 30/11/1973 num. 766 CORTE COST., Legge 19/02/1979 num. 54 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)