Sez. 3, Sentenza n. 23275 del 09/11/2011 (Rv. 619597 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Mancata tempestiva trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi - Frequenza di scuole di specializzazione in epoca anteriore al 1991 - Risarcimento dei danni - Ricorso alla liquidazione equitativa - Necessità - Criteri - Riferimento alle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In tema di risarcimento dei danni, per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE (in materia di adeguata remunerazione della formazione dei medici specializzandi), in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, la relativa liquidazione non può che avvenire sul piano equitativo, secondo canoni di parità di trattamento per situazioni analoghe, dovendo utilizzarsi come parametro di riferimento le indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con cui lo Stato italiano ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle citate direttive comunitarie e che non risultano considerate nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Decisione Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Decisione Commissione CEE 26/01/1982 num. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)