Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015 (Rv. 634216 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Diritto alla retribuzione dei medici specializzandi nel periodo 1983/1991 - Sussistenza - Fondamento - Quantificazione della retribuzione - Art. 11 della legge n. 370 del 1999 - Applicabilità - Limiti.
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
Le direttive n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE affermano l'obbligo incondizionato e sufficientemente preciso di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando e, pertanto, in assenza di tempestivo recepimento, sono direttamente applicabili quanto al diritto alla retribuzione dei medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983-1991, ma non relativamente al suo ammontare e al soggetto tenuto al pagamento. In proposito, interpretando il diritto interno in funzione del rispetto del principio di effettività e al fine di ottenere un risultato conforme al diritto comunitario, deve trovare applicazione retroattiva l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, indipendentemente dalla circostanza che il medico sia stato destinatario di sentenza passata in giudicato e subordinatamente all'accertamento delle condizioni soggettive previste dalla menzionata disposizione.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)