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Sez. 1, Sentenza n. 21882 del 21/10/2011 (Rv. 619993 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Pregiudizi subiti da terzi nell'esercizio di attività imprenditoriale svolta sul fondo espropriato - Tutela attraverso la legittimazione del proprietario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619993-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il proprietario espropriato può chiedere solo l'indennità pari al controvalore del bene espropriato e non ha titolo per far valere il pregiudizio subito da terzi nell'esercizio di un'attività imprenditoriale svolta sul fondo, non potendo l'espropriato tutelare le ragioni dei terzi attraverso la propria legittimazione a chiedere il risarcimento del danno, anche perché questo in nessun caso può essere superiore al controvalore del bene espropriato ed è ancorato a parametri che non prendono in considerazione la esistenza, consistenza ed estinzione dei suddetti rapporti obbligatori.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)