Sez. 1, Sentenza n. 7957 del 21/07/1995 (Rv. 493377 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Sottoscrizione - Omissione - Conseguenze - Inesistenza - Configurabilità - Sanatoria ex legge n. 882 del 1980 - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
La dichiarazione I.V.A. non sottoscritta, non essendo riferibile ad alcun dichiarante, in quanto priva di un elemento essenziale per la produzione degli effetti che la legge le ricollega, deve essere considerata inesistente sul piano giuridico e non sanabile a norma della legge 22 dicembre 1980 n. 882 relativa alla sanatoria delle irregolarità formali.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 882 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)