Sez. U - , Sentenza n. 28909 del 27/09/2018 Ud. (dep. 03/07/2019) Rv. 275870 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ | Reati di competenza del giudice di pace giudicati da giudice "superiore" – Incompetenza di questi – Rilevabilità in ogni stato grado e grado del processo – Sussistenza – Scioglimento del vincolo di connessione originariamente determinante la “vis actractiva” sul reato “minore” – Persistente competenza del giudice togato - Presupposti.
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ
L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando che la sopravvenuta mancanza del vincolo di connessione, giustificativo della competenza del giudice togato anche per il reato minore, non determina, in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis", il venir meno di quest'ultima, purché "ab origine" correttamente individuata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 48, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)