Sez. 2, Sentenza n. 982 del 19/01/2006 (Rv. 586686 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione - Termine per l'emissione - Insussistenza - Conseguenze - Omissione della data dell'ordinanza - Irrilevanza - Data della notifica - Decorrenza degli effetti del procedimento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, poichè l'autorità competente non è soggetta ad alcun termine perentorio per l'adozione del provvedimento, la mancanza della data di emissione nell'ordinanza ingiunzione notificata all'intimato non ne cagiona la nullità, atteso che essa risulta inequivocabilmente venuta ad esistenza attraverso la notifica al destinatario, dalla cui data si computano i relativi effetti nel procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)