Sez. 1, Sentenza n. 6769 del 06/04/2004 (Rv. 571900 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione - Termine per l'emissione - Applicabilità del termine di trenta giorni ex art. 2 legge n. 241 del 1990 - Esclusione - Fondamento - Termine dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981 - Applicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una volta contestata o notificata, nei termini indicati dall'art. 14, la violazione, è da escludere che, ai fini dell'esaurimento del procedimento con l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, l'autorità competente, destinataria del rapporto, debba osservare, in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la conclusione del procedimento amministrativo, in quanto il procedimento contenzioso che porta all'adozione dell'ordinanza - ingiunzione disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 prevede il compimento di alcune attività necessarie a garanzia degli interessati e ha una durata incompatibile con il breve termine di trenta giorni; in assenza di altri termini, deve ritenersi quindi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, previsto dall'art. 28 della stessa legge n. 689 del 1981, sia pure con riferimento al termine per la riscossione delle somme dovute per le violazioni.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)