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Sez. L, Sentenza n. 7710 del 23/04/2004 (Rv. 572243 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notifica - Termine quinquennale - Applicabilità - Termine di novanta giorni dall'accertamento per la notifica degli estremi della violazione - Operatività - Esclusione - Decorrenza di quest'ultimo termine - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572243-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza ingiunzione, che, a norma dell'art. 18, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve essere eseguita nelle forme previste dall'art. 14 della stessa legge, può essere fatta entro il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione, stabilito dall'art. 28 della legge citata per la prescrizione del credito. Non si applica infatti ad essa il termine, previsto dal citato art. 14 per la notifica degli estremi della violazione, di novanta giorni dall'accertamento, termine che decorre dal momento in cui si è compiuta (o si sarebbe dovuta compiere, in relazione alla complessità della fattispecie) l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione, dato che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione medesima; la data di compimento di siffatto accertamento, che costituisce il "dies a quo" per la decorrenza del citato termine di novanta giorni deve essere valutata, in caso di contestazione, dal giudice del merito il quale, avendo a disposizione, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge citata, tutti gli atti dell'accertamento, può tener conto della minore o maggiore difficoltà del caso con riferimento alla singola fattispecie (principio affermato dalla S.C. in riferimento a fattispecie di violazione della disciplina del collocamento).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)