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Sez. L, Sentenza n. 7252 del 13/07/1990 (Rv. 468226 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468226-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La carcerazione preventiva del lavoratore, determinata da fatti esulanti dallo svolgimento del rapporto di lavoro, non può essere ritenuta né giusta causa né giustificato motivo di licenziamento, mancando un colpevole inadempimento di obblighi contrattuali, ma costituisce un fatto oggettivo (non inquadrabile nella disciplina dell'art. 1256 cod. civ.) che determina una sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa a norma dello art. 1464 cod. civ., in relazione alla quale la persistenza o meno nel datore di lavoro dell'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente forzatamente assente deve essere valutato, in relazione alle oggettive esigenze dell'impresa, alla stregua dei criteri di cui all'art. 3, ultima parte della legge n. 604 del 1966, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, del periodo di assenza del lavoratore, della ulteriore durata di essa ragionevolmente prevedibile, della natura e della fungibilità delle mansioni espletate dal lavoratore detenuto, della possibilità di affidare temporaneamente dette mansioni ad altri dipendenti, nonché di ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'accertamento della misura della tollerabilità, da parte del datore di lavoro, della mancata esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente colpito dal provvedimento restrittivo della libertà personale. (V 3543/86, mass n 446477; (V 3407/85, mass n 441071; (Conf 6859/87, mass n 455053).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)