Sez. L, Sentenza n. 3543 del 26/05/1986 (Rv. 446477 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER CARCERAZIONE PREVENTIVA - RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DELLA PERSISTENZA DELL'INTERESSE A DETTE PRESTAZIONI - RIFERIMENTO ALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER CARCERAZIONE PREVENTIVA - RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DELLA PERSISTENZA DELL'INTERESSE A DETTE PRESTAZIONI - RIFERIMENTO ALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
In ipotesi di assenza del lavoratore subordinato perché sottoposto a provvedimento di carcerazione preventiva è possibile la risoluzione per impossibilità parziale della prestazione lavorativa qualora nel datore di lavoro venga meno l'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente, una volta terminato tale periodo di carcerazione; la valutazione della persistenza, o meno, di tale interesse va compiuta con esclusivo riferimento all'art. 3 della legge n. 604 del 1966 e quindi il giudice del merito è tenuto a considerare le dimensioni ed il tipo organizzativo della azienda, la possibilità di adottare correttivi nella distribuzione del lavoro, la durata dell'assenza, la natura ed importanza delle mansioni svolte dal lavoratore in relazione alla possibilità di un loro temporaneo affidamento ad altri dipendenti. (V 3588/85, mass n 441198; (V 1965/85, mass n 439872).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)