diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 17873 del 03/09/2004 (Rv. 576696 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Omessa indicazione della controparte - Inammissibilità - Ipotesi - Ricorrenza - Relazione di notificazione - Sanabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576696-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

L'omessa indicazione tanto nell'epigrafe che nel testo del ricorso per cassazione della parte nei confronti della quale esso è proposto realizza la causa di inammissibilità prevista dall'art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. Nè una siffatta mancanza può essere sanata dalla relazione di notificazione, che è la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario descrittiva dell'operazione di conoscenza avente ad oggetto il documento incorporante il ricorso da notificare, ed è, quindi, atto soggettivamente ed oggettivamente distinto dal ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)