Sez. 3, Sentenza n. 13580 del 21/07/2004 (Rv. 574756 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Omissione, nell'epigrafe del ricorso, dell'indicazione delle parti intimate - Inequivoca individuazione delle stesse attraverso altre indicazioni - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
Ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora ricorra un'incertezza assoluta sull'identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui esso è diretto. Ai fini dell'osservanza della predetta norma non occorre necessariamente che tale indicazione sia premessa all'esposizione dei motivi di impugnazione, ovvero sia altrove oggetto di esplicita formulazione, ma è sufficiente che, analogamente a quanto previsto dall'art. 164 cod. proc. civ., essa risulti in modo chiaro ed inequivoco dal contesto del ricorso, anche se implicitamente, nonché dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi, per cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)