Sez. 2 - , Sentenza n. 11964 del 18/02/2021 Ud. (dep. 29/03/2021) Rv. 280994 - 02
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Individuazione personale o fotografica - Caratteri - Ricognizione di persona nelle forme dell'incidente probatorio – Esito contrastante – Giudizio abbreviato - Valore probatorio - Indicazione.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
Nel caso in cui all'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, sia seguita, in sede d'incidente probatorio, una ricognizione con esito difforme, ed il giudizio venga celebrato con rito abbreviato, anche condizionato, il giudice può attribuire maggiore valenza probatoria al primo atto atipico, a condizione che indichi, con adeguata motivazione, le ragioni giustificative, non solo dell'attendibilità dell'esito dell'individuazione fotografica, ma anche dell'inattendibilità di quello della ricognizione di persona, ove ritenuta tale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)