Sez. F - , Sentenza n. 43285 del 08/08/2019 Ud. (dep. 22/10/2019) Rv. 277471 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE | Riconoscimento fotografico - Mancata conferma in dibattimento - Utilizzabilità - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE
Il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, non reiterato o non confermato nel corso del dibattimento, può essere ritenuto utilizzabile a fini probatori soltanto nel caso in cui, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni dall'art. 500, comma 4, cod.proc.pen., risulti da elementi concreti che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di condizionare l'esito dell'atto ricognitivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)