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Sez. 2, Sentenza n. 290 del 31/01/1969 (Rv. 338277 - 01)

TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - DOMANDA NON TRASCRIVIBILE - ILLEGITTIMA TRASCRIZIONE - RESPONSABILITA EX ART 96 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1969-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338277-01

TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - DOMANDA NON TRASCRIVIBILE - ILLEGITTIMA TRASCRIZIONE - RESPONSABILITA EX ART 96 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITA.*

Il titolo giuridico della pretesa ai danni da illegittima trascrizione di una domanda giudiziale non trascrivibile non e l'art 96, comma secondo cod proc civ, (che si riferisce alla sussistenza del diritto oggetto della pretesa), bensi l'art 2043 cod civ. (V 1983-66, massima n 323849).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)