diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5164 del 06/04/2001 (Rv. 545703 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Ordinanza di aggiudicazione - Revoca antecedente al compimento dell'incanto - Legittimità.
Stato
decisa il 2001-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545703-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO

Nell'espropriazione forzata immobiliare, l'ordinanza che dispone l'incanto trova il suo momento esecutivo (art.487 cod. proc. civ.) nell'aggiudicazione, con la conseguenza che, finché non si sia avuta aggiudicazione, detta ordinanza può sempre essere revocata dal giudice che l'ha emessa (fattispecie in cui la revoca dell'ordinanza "de qua" era intervenuta prima del compimento dell'incanto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)