Sez. 3, Sentenza n. 9490 del 20/04/2007 (Rv. 597542 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Ordinanza di aggiudicazione - Revoca - Ammissibilità - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, nel corso di un processo di espropriazione forzata immobiliare, dispone l'aggiudicazione dei beni pignorati, trova il suo momento esecutivo (art.487 cod. proc. civ.) nella conseguita definitività dell'aggiudicazione, con la conseguenza che, finché questa non si sia realizzata, l'ordinanza può sempre essere revocata dal giudice che l'ha emessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)