Sez. 1, Sentenza n. 2637 del 21/02/2003 (Rv. 560627 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE | Termine di decadenza per la proposizione della relativa domanda - Assoggettamento - Insussistenza - Conseguenze - Possibilità di far derivare dal riscontro in concreto del vizio denunciato la qualificazione del tipo di domanda proposta - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE
Le domande volte a far valere la nullità di una deliberazione assembleare per illiceità o impossibilità dell'oggetto ("ex" art. 2379 cod. civ.), a differenza di quelle con cui se ne chieda l'annullamento per contrarietà alla legge o all'atto costitutivo ("ex" art. 2377 cod. civ.), non sono soggette a un termine di decadenza; sicché, proposte che esse siano, in qualunque tempo, da parte di chi vi abbia interesse, debbono essere in ogni caso esaminate nel merito, senza che dalla valutazione circa l'esistenza o l'inesistenza in concreto di tali vizi possa farsi discendere la qualificazione del tipo di domanda proposta, né quindi il regime di decadenza che, a seconda del tipo di domanda, risulta applicabile, dovendosi distinguere i requisiti di ammissibilità della domanda dalla fondatezza di essa nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)