Sez. 1, Sentenza n. 10436 del 18/05/2005 (Rv. 584049 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Sentenza di primo grado ex 2932 cod. civ., non ancora passata in giudicato - Preclusione alla facoltà di scelta del curatore fra la esecuzione e lo scioglimento del contratto - Configurabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
Fino al passaggio in giudicato di una sentenza ex art. 2932 cod. civ. di trasferimento della proprietà di un bene al promissario acquirente, il curatore conserva intatto il potere di scegliere fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare. Infatti, l'art. 72, comma quarto, legge fall., nell'escludere lo scioglimento del contratto se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, considera l'ipotesi dell'effetto traslativo prodotto dal contratto di vendita, cui non è certo assimilabile, al di là di ogni effettuata trascrizione della domanda, il mero effetto processuale che una sentenza ex art. 2932 cod. civ., finchè non passi in giudicato, riesce a produrre.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)