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Sez. U, Sentenza n. 154 del 15/01/1975 (Rv. 373329 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI SVOLGENTI ATTIVITA ISTITUZIONALE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI CON CRITERI PRESCINDENTI DALL'ECONOMICITA E DALLA REMUNERATIVITA - PERSONALE DIPENDENTE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE (DIPENDENTI DI CASA ALBERGO GESTITA DALL'ECA).*
Stato
decisa il 1975-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373329-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI SVOLGENTI ATTIVITA ISTITUZIONALE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI CON CRITERI PRESCINDENTI DALL'ECONOMICITA E DALLA REMUNERATIVITA - PERSONALE DIPENDENTE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE (DIPENDENTI DI CASA ALBERGO GESTITA DALL'ECA).*

Rispetto ad un'attivita di prestazione di servizi esercitata da un ente pubblico non economico nell'ambito dei suoi fini istituzionali, e con criteri che prescindano dall'economicita e dalla remunerativita, non e configurabile un'impresa che giustifichi la qualificazione privatistica del rapporto d'impiego dei dipendenti ad essa addetti. Pertanto, una volta che detti dipendenti siano stati inseriti nell'organizzazione dell'ente(al quale fine e sufficiente con riguardo agli enti pubblici minori, per i quali l'assunzione degli impiegati non e disciplinata da norme che prescrivono l'adozione di procedimenti inderogabili e di Atti tipici, anche l'iscrizione della relativa spesa nei bilanci)si istituisce un rapporto di pubblico impiego, ancorche l'ente ritenga applicabili le norme sulle assicurazioni sociali e la regolamentazione collettiva proprie dei rapporti di lavoro privati del settore, con la conseguenza che le controversie relative rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. (nella specie, si trattava di dipendente della casa albergo per immigrati gestita dall' ECA di Como). (V 402/74, mass n 368105; 156/74, mass n 367731; (V 2854/73, mass n 366448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)