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Sez. U, Sentenza n. 865 del 22/02/1978 (Rv. 390206 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO GIA DIPENDENTE DAI COMUNI O DALLE IMPRESE PRIVATE APPALTATRICI - PASSAGGIO ALLE DIPENDENZE DELLO STATO PER EFFETTO DELLA ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - NATURA DEL RAPPORTO D'IMPIEGO RELATIVO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1978-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390206-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO GIA DIPENDENTE DAI COMUNI O DALLE IMPRESE PRIVATE APPALTATRICI - PASSAGGIO ALLE DIPENDENZE DELLO STATO PER EFFETTO DELLA ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - NATURA DEL RAPPORTO D'IMPIEGO RELATIVO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Il personale addetto ai servizi di gestione delle imposte di consumo, gia dipendente dai comuni ovvero dalle imprese private appaltatrici del servizio - a seguito dell'abolizione delle dette imposte - e passato alle dipendenze dello stato per effetto ed ai sensi della legge n 825 del 1971 (art 13) e del DPR n 649 del 1972 con l'assunzione obbligatoria a seguito dell'iscrizione nel 'quadro speciale ad esaurimentò. Il rapporto d'impiego che cosi si e instaurato, per quanto conservi parte della disciplina del suo contenuto di carattere privatistico, derivante dalla contrattazione collettiva, e di natura pubblicistica sia per la natura pubblica del datore di lavoro, sia per l'atto formale di nomina - decreto ministeriale di iscrizione nel 'quadro specialè e lettera dell'intendente di finanza di assunzione temporanea - sia per l'inserimento dell'impiegato nell'organizzazione pubblica dell'ente, inteso al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Da cio consegue che ogni pretesa dell'impiegato stesso, che abbia in tale rapporto la sua diretta ed immediata genesi, pur se prospettata sotto il profilo del risarcimento del danno, dev'essere fatta valere davanti al giudice amministrativo, anche indipendentemente dalla impugnazione di un atto amministrativo. (V 154/75, mass n 373329).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 825 art. 13, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)