Sez. U, Sentenza n. 2854 del 03/11/1973 (Rv. 366448 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI - RAPPORTO PRIVATISTICO - IMPRESA GESTITA DA ENTE PUBBLICO - ESTREMI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI - RAPPORTO PRIVATISTICO - IMPRESA GESTITA DA ENTE PUBBLICO - ESTREMI.*
Stante la preminente Rilevanza della natura privata o pubblica del soggetto titolare dell'organizzazione nella quale e inserita la prestazione del dipendente e della natura privata o pubblica di tale organizzazione, al fine di ritenere privatistico il rapporto di impiego con un ente pubblico non economico e devolute al giudice ordinario le relative controversie, non e sufficiente che il contenuto del rapporto stesso sia disciplinato da norme di diritto sostanziale dettate per il rapporto di lavoro privato o da contratti collettivi, ma e necessario che la legge definisca espressamente privatistico il rapporto in questione o che questo sia riferibile ad un'impresa gestita dall'ente pubblico. Per l'avveramento di quest'ultima ipotesi, poi, non basta che l'ente svolga un'attivita di produzione di beni o di servizi, ma occorre che tale attivita sia improntata a criteri di economicita, cioe sia tesa al procacciamento di entrate che siano remunerative dei fattori produttivi e non solo al perseguimento di fini sociali indipendentemente da tale remunerativita. Proprio in relazione a cio l'attivita produttiva viene svolta in tal caso mediante una organizzazione apposita, distinta da quella pubblicistica dell'ente, con il conferimento all'organo di vertice di poteri deliberativi e di ampie liberta di Azione nel mondo degli affari (massima semplificazione di forme e attuazione di controlli), caratteristica cui si accompagnano quelle della autonomia contabile (redazione di bilanci separati per il controllo dell'economicita della gestione) e finanziaria (tendenziale capacita a trarre i mezzi necessari alla copertura dei costi ed eventualmente un utile dai soli ricavi delle attivita produttive e non anche da sovvenzioni normali; riserva degli utili alla gestione e rimborsi a favore dell'ente dei costi da questi sostenuti e delle utilita da questi erogate) e, possibilmente, patrimoniale con la Costituzione di apposito fondo di dotazione. (Conf 2853/73).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)