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Sez. 1, Sentenza n. 2632 del 04/03/1993 (Rv. 481227 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandatari - Amministrazione della società - Nomina e revoca | "Munus" di amministratore - Automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto - Atto costitutivo - Previsione - Relativa clausola - Invalidità.
Stato
decisa il 1993-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481227-01

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandatari - Amministrazione della società - Nomina e revoca

È invalida la clausola "di continuazione", con la quale i soci di società in accomandita semplice, nell'atto costitutivo, in deroga all'art. 2284 cod. civ., prevedano l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto, di cui non sia certa l'identità, unitamente alla predetta qualità di socio, anche del "munus" di amministratore, tenendo conto che tale designazione "in incertam personam" coinvolge la stessa struttura societaria, e che la funzione amministrativa, strettamente strumentale al perseguimento del fine sociale, non può essere affidata ad un soggetto che, al momento in cui è posto in essere il negozio societario, resti indeterminabile, ovvero sia individuabile con criteri di indifferenza rispetto alle sorti della società e allo scopo che i soci intendono raggiungere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2318, Cod. Civ. art. 2322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)