Sez. L, Sentenza n. 5978 del 14/12/1978 (Rv. 395807 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - INDENNITA - DIRITTO DELLE LAVORATRICI GESTANTI DISOCCUPATE DA NON PIU DI SESSANTA GIORNI ALL'INIZIO DEL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA - DISCIPLINA EX ART 17 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - LAVORATRICI IN PERIODO DI INTERDIZIONE INIZIATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - INDENNITA - DIRITTO DELLE LAVORATRICI GESTANTI DISOCCUPATE DA NON PIU DI SESSANTA GIORNI ALL'INIZIO DEL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA - DISCIPLINA EX ART 17 DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - LAVORATRICI IN PERIODO DI INTERDIZIONE INIZIATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESTENSIONE.*
L'art 17 della legge 30 dicembre 1971 n 1204 (tutela delle lavoratrici madri), che ha riconosciuto il diritto all'indennita di maternita alle lavoratrici gestanti le quali all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza sono disoccupate da non piu di sessanta giorni, si applica, dal momento di entrata in vigore della predetta legge (18 gennaio 1972), anche alle lavoratrici il cui periodo di interdizione e iniziato in epoca precedente, in quanto tale situazione appare presa in considerazione in se stessa dalla legge sopravvenuta, prescindendo dal collegamento con il fatto che l'ha generata, il quale e degradato a mero presupposto storico e materiale della tutela. (V 3202/76, mass n 381989; (V 1965/76, mass n 380775; (V 271/73, mass n 362134).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)