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Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 12/05/1969 (Rv. 340560 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - COMPETENZA DELL'AGO - LIMITI - ATTI DI ESERCIZIO DEL POTERE DI ORGANIZZAZIONE - ESCLUSIONE - ATTI DI ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340560-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - COMPETENZA DELL'AGO - LIMITI - ATTI DI ESERCIZIO DEL POTERE DI ORGANIZZAZIONE - ESCLUSIONE - ATTI DI ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE - INCLUSIONE.*

L'autorita giudiziaria ordinaria ha Competenza a giudicare delle controversie di impiego dei dipendenti di enti pubblici i quali svolgono un'attivita economica in regime di libera concorrenza, con la sola esclusione del Sindacato sugli Atti emanati nell'Esercizio del loro potere di organizzazione, di natura preminentemente pubblicistica e discrezionale, il cui Sindacato appartiene all'autorita amministrativa, risultando i diritti soggettivi dei dipendenti, in tale ipotesi, degradati a interessi legittimi. Tale degradazione non ha luogo allorche l'ente pubblico esercita il proprio potere disciplinare sul dipendente, essendo tale Esercizio limitato da regolamentazione collettiva e contrattuale, sicche i diritti dei dipendenti, nella cui sfera il provvedimento disciplinare incide, rimangono integri. (Conf. 2477-65 V. 1894-68, massime n.333877 333878 2924-67, massima n.330586).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)