Sez. U, Sentenza n. 2091 del 04/05/1989 (Rv. 462670 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - INPS - CONTROVERSIA CON UN EX DIPENDENTE PER L'ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DI UNA MALATTIA E PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - INPS - CONTROVERSIA CON UN EX DIPENDENTE PER L'ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DI UNA MALATTIA E PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda dell'ex dipendente dell'i.N.P.S. volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia da lui contratta e la conseguente Determinazione e liquidazione di un equo indennizzo a norma del regolamento del personale di detto istituto, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del ministero del lavoro e della previdenza sociale, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che la domanda stessa non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo ed indipendente dal rapporto di pubblico impiego, ma trova in questo il proprio titolo diretto ed immediato. (V 430/89, mass n 461553; (V 5579/84, mass n 437257; (V 5452/84, mass n 437151).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)