Sez. L, Sentenza n. 4602 del 13/10/1978 (Rv. 394276 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - RAPPORTO TRA RICORSO AMMINISTRATIVO ED AZIONE GIUDIZIARIA - DIFFERENZE TRA CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI E CONTROVERSIE RELATIVE AD ALTRE RIVENDICAZIONI - FATTISPECIE (CONTROVERSIA PER LA REVISIONE DELL'ANZIANITA DEL LAVORATORE ANCHE IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO ECONOMICO).*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - RAPPORTO TRA RICORSO AMMINISTRATIVO ED AZIONE GIUDIZIARIA - DIFFERENZE TRA CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI E CONTROVERSIE RELATIVE AD ALTRE RIVENDICAZIONI - FATTISPECIE (CONTROVERSIA PER LA REVISIONE DELL'ANZIANITA DEL LAVORATORE ANCHE IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO ECONOMICO).*
Per effetto dell'articolo unico della legge n 633 del 1957, modificante l'art 10 RD n 148 del 1931, il rapporto fra ricorso amministrativo e Azione giudiziaria nell'ordinamento del personale autoferrotramviario si differenzia a seconda che la controversia abbia ad oggetto prestazioni esclusivamente patrimoniali ovvero pretese di altro genere. Il primo caso ricorre quando venga in contestazione unicamente una somma di denaro, ancorche sia pregiudiziale una questione di carattere non economico (ed in tal caso l'Azione non e sottoposta a termini di decadenza ma solo a quelli di prescrizione di cui agli artt 2948 e 2955 cod civ, purche preceduta di almeno trenta giorni da un reclamo in via gerarchica), mentre il secondo caso si realizza quando la questione, ancorche di rilievo anche economico, non sia definibile solo con un pagamento ma riguardi anzitutto le situazioni sostanziali costituitesi durante il rapporto di lavoro (ed in tal caso il provvedimento del datore di lavoro va impugnato in Sede amministrativa, a pena di decadenza, dalla data di comunicazione, e l'Azione giudiziaria e proponibile solo se non siano decorsi almeno sessanta giorni). (nella specie, e stata inquadrata nel secondo caso la questione avente ad oggetto non solo l'integrazione di retribuzioni gia riscosse ma, anzitutto, la revisione dell'anzianita del lavoratore, anche in relazione al futuro trattamento economico). (Conf 461/77, mass n 384009).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)