Sez. 4, Sentenza n. 44799 del 08/10/2015 Ud. (dep. 09/11/2015) Rv. 265761 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 - Modifiche normative di cui alla l. n. 79 del 2014 - Introduzione di un regime sanzionatorio più favorevole - Conseguenze - Rideterminazione della pena in appello - Necessità - Modalità.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, il giudice d'appello, nel rideterminare la pena inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 prima della entrata in vigore della legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha introdotto un regime sanzionatorio più favorevole, esercita il potere discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. in piena autonomia dalle scelte operate dal giudice di primo grado, dando conto in motivazione della decisione presa, con il limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)