Sez. 3, Sentenza n. 31163 del 16/04/2014 Ud. (dep. 16/07/2014) Rv. 260255 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Disciplina applicabile in tema di "droghe leggere" - Sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale - Effetti - Reviviscenza del previgente trattamento sanzionatorio più favorevole - Conseguenze.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", non impone al giudice di appello un'automatica mitigazione della pena già inflitta (nè a ciò lo obbliga l'eventuale annullamento con rinvio in punto di pena da parte della Corte di cassazione), allorquando egli, nel rispetto dei nuovi limiti edittali e dei criteri normativi connotanti il potere discrezionale di sua spettanza ritenga, con adeguata motivazione, che detta pena sia proporzionata alla gravità della condotta; con l'eccezione tuttavia dell'ipotesi in cui, con espressa motivazione, il precedente giudice di merito abbia ancorato la pena-base dei reati al minimo edittale delle fattispecie dichiarate incostituzionali, in tal caso essendo il giudice di appello o di rinvio vincolato alla rimodulazione della pena rendendola conforme ai "nuovi" e più favorevoli minimi edittali.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)