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Sez. 3, Sentenza n. 33396 del 24/04/2015 Ud. (dep. 29/07/2015) Rv. 264195 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Droghe cosiddette "leggere" - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio più favorevole al reo - Condanna in primo grado alla pena minima edittale precedentemente vigente - Giudice di appello - Rimodulazione della pena in difetto di impugnazione del P.M. - Applicazione dei nuovi minimi edittali - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264195-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49) e successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non comporta che, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura minima dell'editto allora vigente in relazione alle droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado ovvero quale giudice di rinvio - sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola conforme ai nuovi e più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, potendo egli determinarla discrezionalmente nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)