Sez. 6, Sentenza n. 15152 del 20/03/2014 Ud. (dep. 02/04/2014) Rv. 258748 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Disciplina applicabile in tema di "droghe leggere" - Sentenza n. 32 del 2014 della corte costituzionale - Effetti - Reviviscenza del previgente trattamento sanzionatorio più favorevole - Conseguenze.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", non impone al giudice di appello di mitigare la pena inflitta in primo grado nella vigenza della normativa dichiarata incostituzionale, qualora detta pena rientri nella "forbice edittale" della disciplina tornata in vigore ed il giudice, con adeguata motivazione, la ritenga adeguata e proporzionata rispetto alla gravità della condotta. Qualora invece la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nel minimo, il giudice d'appello sarà tenuto a rimodulare il trattamento sanzionatorio, rendendolo conforme ai nuovi più favorevoli minimi edittali.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)