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Sez. 1, Sentenza n. 2033 del 12/03/1996 (Rv. 496305 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - TITOLO PER LA TRASCRIZIONE | Atto soggetto a trascrizione, documentato da una scrittura privata non autenticata - Inidoneità - Accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura - Necessità - Scrittura recante una pluralità di firme - Accertamento dell'autenticità di tutte le sottoscrizioni - Estensione.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496305-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - TITOLO PER LA TRASCRIZIONE

La disposizione dell'art. 2657, primo comma, cod. civ., secondo cui la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ha carattere tassativo. Pertanto, quando l'atto soggetto a trascrizione sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza potrà ottenere l'effetto dell'opponibilità della prima ai terzi. Peraltro, se la scrittura rechi due o più firme e queste, in quanto provenienti dalle parti contraenti, siano funzionali al raggiungimento dello scopo cui l'atto stesso è diretto, la domanda di accertamento giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione deve estendersi a tutte le firme, ivi compresa quella della persona che (o del dante causa di chi) propone la domanda ex art. 2652 n. 3 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2657 com. 1, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)