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Sez. 1, Sentenza n. 26399 del 28/02/2018 Cc. (dep. 11/06/2018) Rv. 273365 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante speciale del metodo mafioso - Nesso eziologico con il commesso reato - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273365-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 416-bis.1 cod. pen. dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nella forma dell'aver commesso il fatto avvalendosi del cd. "metodo mafioso", è configurabile nel caso di condotte che presentano un nesso eziologico immediato rispetto all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine, non essendo pertanto integrata dalla sola connotazione mafiosa dell'azione o dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione. (In motivazione la Corte ha escluso che l'aggravante sia legittimamente desumibile dal mero carattere eclatante dell'azione, siccome commessa in pieno giorno, nel centro cittadino di una zona di sicuro radicamento mafioso, nonché dalla sua efficiente pianificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis n. 1 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)