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Sez. 2, Sentenza n. 34786 del 31/05/2023 Cc. (dep. 09/08/2023) Rv. 284950 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - Utilizzo del cd. "metodo mafioso" – Condotta che evoca implicitamente la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284950-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività. (Fattispecie relativa al delitto di usura, in cui la Corte ha affermato che la notoria appartenenza del correo a un clan camorristico storico, la spregiudicatezza delle richieste usurarie provenienti dagli indagati e l'utilizzo di espressioni tipiche dell'agire mafioso, consentissero di ritenere integrato "il metodo delinquenziale mafioso").

Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Cod. Pen. art. 644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)