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Sez. U, Sentenza n. 7503 del 20/04/2004 (Rv. 572190 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 5 della Convenzione di Bruxelles - Luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Adempimento di obbligazione di pagamento del prezzo nascente da vendita internazionale - Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili - Applicabilità - Luogo di adempimento dell'obbligazione nella sede degli affari del venditore - Sussistenza - Criterio generale - Deroghe.
Stato
decisa il 2004-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572190-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con la legge 11 dicembre 1985, n. 765, prevale sulla disciplina dettata, per le obbligazioni contrattuali, dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, in tal senso deponendo l'art. 21 di quest'ultima Convenzione. Ne deriva che, ai fini della sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano nei confronti di straniero domiciliato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), il criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale, ai sensi dell'art. 5 della citata Convenzione di Bruxelles, va riscontrato, ove sia dedotto l'inadempimento all'obbligazione di pagamento della fornitura di cose mobili da vendita internazionale, avendo riguardo all'art. 57 della detta Convenzione di Vienna, il quale prevede, come criterio generale, che il compratore deve pagare il venditore presso la sede di affari di quest'ultimo (salvo che il compratore si sia obbligato, in forza di una specifica pattuizione, a pagare il prezzo in altro luogo, che acquista così rilevanza come luogo di adempimento, ovvero che il pagamento debba avvenire al momento della consegna dei beni o dei documenti, nel qual caso il luogo del pagamento coincide con quello della consegna).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 18/12/1984 num. 975, Tratt. Internaz. 11/04/1980 num. 57, Legge 11/12/1985 num. 765

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)