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Sez. 1, Sentenza n. 8394 del 27/07/1993 (Rv. 483341 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita | Curatore - Scioglimento del contratto preliminare di compravendita stipulato dal fallito quale promittente - Scelta - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione - Giudizio per la esecuzione in forma specifica del contratto preliminare - Dichiarazione di sciogliersi dal contratto resa dal curatore nella comparsa di costituzione - Idoneità.
Stato
decisa il 1993-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483341-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita

Il curatore del fallimento, per lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita stipulato dal fallito quale promittente, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, legge fall., non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice delegato, atteso che la scelta del curatore è un atto non di straordinaria amministrazione, ma di conservazione all'attivo fallimentare del bene oggetto della compravendita, con conseguente insinuazione al passivo dell'eventuale credito del compratore che abbia anticipato la sua prestazione. La dichiarazione di sciogliersi dal contratto può essere idoneamente resa dal curatore nella comparsa di costituzione (nella specie, sottoscritta da lui personalmente, oltre che dal difensore) nel giudizio instaurato dal promissario per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, atteso che la scelta del curatore del promittente fallito può essere esplicata in qualsiasi forma ed anche per fatti concludenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)