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Sez. 1, Sentenza n. 4358 del 16/05/1997 (Rv. 504423 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Sentenza ex art. 2932 cod. civ. non ancora passata in giudicato - Preclusione alla facoltà di scelta del curatore, fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto - Esclusione - Estrinsecazione dell'esercizio della facoltà di scioglimento - Formalità - Formalizzazione nell'ambito del prosieguo del giudizio ex art. 2932 cod. civ. - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504423-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

Fino al passaggio in giudicato di una sentenza ex art. 2932 cod. civ. di trasferimento della proprietà di un bene al promissario acquirente, il curatore conserva intatto il potere di scegliere fra l'esecuzione del contratto e lo scioglimento del contratto preliminare. Infatti, l'art. 72, comma quarto, legge fall., nell'escludere lo scioglimento del contratto se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, considera l'ipotesi dell'effetto traslativo prodotto dal contratto di vendita, cui non è certo assimilabile, al di là di ogni effettuata trascrizione della domanda, il mero effetto processuale che una sentenza ex art. 2932 cod. civ., finché non passi in giudicato, riesce a produrre. A tal riguardo, ai fini dell'esercizio e dell'estrinsecazione della sua volontà di sciogliersi dal "preliminare di vendita", il curatore ben ha il potere di esercitare una tale volontà in via stragiudiziale, allorché la formulazione dell'eccezione di scioglimento del contratto non si renda possibile nell'ambito del processo, per ragioni di ordine generale quali quelle attinenti ai limiti propri del giudizio di legittimità. Ed infatti, la facoltà di optare per lo scioglimento non si caratterizza nel senso di un'azione di impugnazione negoziale, in quanto tale, da esercitarsi esclusivamente nel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72 com. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)