Sez. 1, Sentenza n. 2741 del 22/03/1994 (Rv. 485851 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - In genere | Promittente venditore - Fallimento - Giudice delegato - Autorizzazione al curatore a sciogliersi dal contratto preliminare di vendita - Provvedimento relativo - Natura - Successivo provvedimento emesso dal Tribunale in sede di reclamo - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - In genere
Con riguardo ad un contratto preliminare di vendita, in caso di fallimento del promittente venditore, il provvedimento con cui il giudice delegato, ancorché l'autorizzazione non sia necessaria, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall'art. 35 legge fall., abbia tuttavia autorizzato il curatore a sciogliersi dal contratto, ai sensi dell'art. 72, quarto comma, legge fall., esaurisce i suoi effetti nell'ambito del potere direttivo del giudice delegato nei confronti del curatore, senza incidere direttamente e con carattere di definitività su situazioni giuridiche di terzi, con la conseguenza che il decreto successivamente emesso in sede di reclamo dal Tribunale non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 111, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)