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Sez. 1, Sentenza n. 3154 del 14/09/1976 (Rv. 381928 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - OPPOSIZIONE CONTRO L'ORDINANZA PREFETTIZIA - NATURA - ILLEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381928-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - OPPOSIZIONE CONTRO L'ORDINANZA PREFETTIZIA - NATURA - ILLEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*

L'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia con la quale viene ingiunto il pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa per violazioni depenalizzate del codice della strada da luogo ad un'Azione di accertamento dell'illegittimita di un atto amministrativo. Pertanto il giudice adito con tale opposizione non puo indagare autonomamente sui fatti costitutivi dell'infrazione attribuita all'opponente, ma deve limitarsi, al solo fine della disapplicazione dell'ordinanza, e controllare la validita dei presupposti di fatto posti a base dell'ingiunzione di pagamento. (Conf 2618/75, mass n 376574).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)