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Sez. 2, Sentenza n. 2998 del 16/04/1988 (Rv. 458552 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - FRA LE PARTI - PROVA TESTIMONIALE E PRESUNZIONI - LIMITAZIONI.*
Stato
decisa il 1988-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458552-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - FRA LE PARTI - PROVA TESTIMONIALE E PRESUNZIONI - LIMITAZIONI.*

La prova della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso terzi o dei rapporti interni fra le parti. Invero, se la domanda di simulazione è proposta da creditori o da terzi, che, estranei al contratto, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non subisce alcun limite; per contro, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui, se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità e l'Onere di munirsi delle controdichiarazioni, salve le eccezioni a tale regola espressamente previste dalla legge e salvo che la prova sia diretta a far valere l'illeceità del contratto dissimulato. (Conf 850/86, mass n 444379; (Conf 5608/80, mass n 409462).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)